Tra le cause più frequenti la velocità troppo elevata rimane il comportamento scorretto più frequente che, insieme alla distrazione alla guida e il mancato rispetto della precedenza, costituisce il 38,2% dei casi.
È anche per questo che, al fine di rafforzare le politiche sulla sicurezza stradale locale, l’art. 49, comma 5-undecies del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ammesso la possibilità di utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni, senza contestazione immediata, su tutte le tipologie di strade.
Infatti, il decreto prefettizio può essere adottato anche in relazione alle “strade urbane di quartiere”, alle “strade locali”, agli “itinerari ciclopedonali” e anche alle nuove “strade urbane ciclabili” (articolo 2, lettere E, E-bis, F, F-bis, codice della strada).
La logica della novella normativa sembra, quindi, orientata a fornire alle Forze di polizia strumenti per contrastare il fenomeno dell’infortunistica stradale e consentire che le tecnologie di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni più gravi, innanzitutto sulle strade in cui maggiormente avvengono gli incidenti con esiti mortali, e cioè, le strade urbane.
Sicurezza stradale e controllo delle violazioni del Codice della Strada
In tal senso, il Ministero dell’interno già nella direttiva del 14 agosto 2009, emanata per garantire un’azione coordinata di prevenzione e di contrasto all’eccesso di velocità sulle strade, aveva sottolineato l’importanza di un’azione sistematica di controllo in grado di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e dei mezzi tecnologici ed aveva insistito sulla necessità di privilegiare i controlli sui tratti di strada ove è documentato un elevato livello di incidentalità, proprio in quanto è ormai comprovata la corrispondenza fra velocità elevata e mortalità.
Occorre, infine, rammentare che la velocità assume un rilievo decisivo anche in relazione all’ipotesi di omicidio stradale (art. 589-bis codice penale), ove il legislatore ha sancito che “il conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”.
(* I dati del 2020 sono fortemente influenzati dal drastico calo della mobilità dovuta all’emergenza Covid-19)