Come hanno specificato i giudici della Corte di Cassazione “l'Imposta comunale sulla Pubblicità è stata istituita con il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria.
Attraverso la sentenza dell' 11 gennaio 2022, n. 511 la Corte di Cassazione si esprime in merito alle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 507/1993 in materia di imposta sulla pubblicità, secondo cui la dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi, dovendo analizzare il caso di un contribuente che ha dichiarato gli impianti pubblicitari e li ha di seguito rimossi su espressa diffida del Comune (ma senza dichiarazione di cessazione), comportamento che i giudici dei primi due gradi hanno ritenuto sufficiente affinché il contribuente acquisisse il diritto a non versare l'imposta dal momento della rimozione, mentre i giudici hanno stabilito la correttezza dell'avviso di accertamento del Comune, ritenendo in ogni caso dovuta l'apposita dichiarazione di cessazione.
Come hanno specificato i giudici della Corte di Cassazione “l'Imposta comunale sulla Pubblicità è stata istituita con il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto di applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita.
Il Soggetto attivo è rappresentato dal comune sul cui territorio vengono esposte le varie tipologie di pubblicità. Il soggetto passivo, è rappresentato da chi dispone del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso. IL soggetto passivo è tenuto presentare apposita dichiarazione dei mezzi pubblicitari che dovrà esporre, indicandone le caratteristiche, la durata e l'ubicazione.
Tale dichiarazione avrà valore anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazione da cui possa derivare un diverso ammontare dell'imposta dovuta da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento”.